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Semplificazione per l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici

Pubblicata il 05/05/2022

L’allegato II al D. Lgs. 199/2021 prevede una serie di disposizioni per la semplificazione delle procedure necessarie all’installazione di impianti per le fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica degli edifici.
All’art. 2 dell’allegato, vengono specificati gli adempimenti eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi di installazione o sostituzione di: pompe di calore, generatori di calore, collettori solari termici (pannelli solari) e generatori ibridi.
Con particolare riferimento ai collettori solari termici (pannelli solari termici e fotovoltaici), il passaggio normativo prevede che:
  1. gli interventi di installazione di impianti solari sono eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all’amministrazione comunale nè titolo abilitativo quando sono riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria. Per rientrare nella manutenzione ordinaria, l’impianto dovrà essere aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti stessi. Nel caso di tetti a falda, l’impianto dovrà essere aderente o integrato nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti dell’impianto non dovranno modificare la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell’impianto non dovrà essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
  2. sono soggetti a comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell'interessato all’amministrazione comunale, gli interventi che non rispettano quanto previsto alla lettera a. In tal caso la comunicazione dovrà essere predisposta da un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere), utilizzando il modulo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), comprensiva dell’attestazione concernente l’autorizzazione paesaggistica e culturale se necessario.
Ove l’intervento ricada su un immobile sottoposto a vincolo culturale o paesaggistico resta confermata la procedura autorizzatoria prevista dalla normativa di settore (D. Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017): dovrà essere ottenuta la necessaria autorizzazione paesaggistica nei casi in cui l’impianto proposto non rispetti le caratteristiche previste al punto a. sopra riportato.

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