Comune di Valbrenta
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Rilascio contrassegno invalidi

Cos'è
Il contrassegno per persone con disabilità ha lo scopo di agevolare la mobilità delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti.
Il contrassegno consente di:
  • circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
  • circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
  • circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl);
  • circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
  • sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
  • sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl);
  • sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
  • sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
  • disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo;
Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e da altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo reca grave intralcio alla circolazione, ad esempio:
  • sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
  • sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
  • sosta in prossimità o corrispondenza di un’intersezione stradale (a meno di 5 metri dall'incrocio);
  • sosta in corrispondenza di dosso o curva;
  • sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici tali da impedirne la vista;
  • sosta in corrispondenza di segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • sosta allo sbocco dei passi carrabili;
  • sosta sul marciapiede;
  • sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani;
  • sosta negli stalli riservati ad altre categorie di veicoli, per es.: motocicli e ciclomotori, aree riservate agli autocarri per carico.
In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura.
 
Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio dell'Unione europea.

Il contrassegno deve essere esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo a servizio della persona disabile.

A chi è rivolto
Per richiedere il contrassegno è necessario possedere i seguenti requisiti:
  • essere residenti nel Comune di Valbrenta
  • in possesso del certificato d'invalidità, rilasciato dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la condizione di cecità assoluta o non vedente (residuo non superiore 1/10);
Modalità di erogazione
Il richiedente deve presentarsi, di persona, presso l'Ufficio Protocollo in orario d'ufficio in Piazza IV Novembre 15 – Carpanè munito di:
  • documento d'identità in corso di validità
  • n. 2 fototessera recenti
  • certificato rilasciato, in data recente, dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale, che attesti la capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell'art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (DPR 16/12/1992 n. 495) in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996, come modificato dal DPR 30/07/2012 n. 151.
VISITA MEDICA NECESSARIA PER OTTENERE IL CONTRASSEGNO
Per prenotare la visita o ottenere le necessarie informazioni è necessario contattare il l’Ulss7 Pedemontana.
Ai fine del rilascio del contrassegno disabili si deve richiedere la prenotazione di una visita medica finalizzata all'accertamento della riduzione della capacità di deambulazione.
Approfondimenti 

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO PER INVALIDITA' TEMPORANEA
Le persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, in possesso della relativa certificazione medica rilasciata dall'Ulss 7 Pedemontana devono presentarsi all'ufficio Segreteria e protocollo del Comune di Valbrenta munite di documento di identità in corso di validità, n. 2 fototessera e del certificato temporaneo di invalidità. I contrassegni temporanei sono soggetti al pagamento di una da bollo da € 16. La validità del contrassegno temporaneo coincide con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea.
Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate a seguito di certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
La durata della validità può variare dai sei mesi a un anno. Se l'ufficio dell'Ulss non segnala alcun termine relativo alla validità, il certificato è valido cinque anni.

Tempi del rilascio e costi
Il contrassegno, in presenza di tutta la documentazione necessaria, è rilasciato gratuitamente entro 5 giorni lavorativi.

Validità e rinnovo
Il contrassegno ha validità 5 anni. Per il rinnovo è necessario che il titolare si rechi, di persona, all'Ufficio Protocollo del Comune di Valbrenta con il contrassegno scaduto, con un certificato rilasciato dal medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e con n. 2 fototessera recenti.
Per il rinnovo dei contrassegni temporanei è necessario produrre un ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria locale.

Normativa di riferimento
  • D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide".
  • Ordinanza n.38096/83 del 7 febbraio 2008 "Disciplina della zona a traffico limitato del centro storico".  
  • D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
  • D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
  • D.Lgs. n. 285, art. 118, del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni.

Modulistica
Richiesta di rilascio o rinnovo di contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (art. 381 del d.p.r. 16.12.1992, n. 495)
 
Richiesta di rilascio di contrassegno temporaneo per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (art. 381 del d.p.r. 16.12.1992, n. 495)
 
Richiesta di duplicato di contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide (art. 381 del d.p.r. 16.12.1992, n. 495)