Per l'accesso non autorizzato sono previste delle sanzioni come previsto dalla Legge regionale 05/12/2008, n. 31, art. 61, com. 10.
Ai sensi della Legge Regionale 14/1992 è vietata la circolazione dei veicoli a motore nelle strade silvo pastorali, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali.
Ai fini del transito è necessario che i mezzi siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune.