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ACCESSO CIVICO
(art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)
 
 
COS’È L’ACCESSO CIVICO
L'accesso civico, istituito con Decreto Legislativo n. 33/2013 (art. 5), è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati  che  le  pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente (c.d. “accesso civico semplice”).
Con il successivo Decreto Legislativo n. 97/2016 (art. 6), recante sostituzione dell’art. 5 Decreto Legislativo n. 33/2013, è stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici (c.d. “accesso civico generalizzato”), improntata allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale. Tale nuova forma di accesso civico prevede che chiunque possa accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono   specifici   obblighi   di   pubblicazione   (per   i   quali   permane,   comunque,   l'obbligo   da   parte dell'Amministrazione   di   pubblicare   quanto   richiesto,   nel   caso   in   cui   non   fosse   già   presente   sul   sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti dell'accesso sono disciplinati dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, inserito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 97/2016.
 
SOGGETTI LEGITTIMATI
L'esercizio del diritto di cui all’art.  5  del  D.Lgs.  n.  33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque ha diritto di  presentare  istanza  di  accesso.  L'istanza di accesso civico, sia  semplice  che  generalizzato,  non  richiede motivazione.
 
COME PRESENTARE L’ISTANZA
L'istanza di accesso civico deve  identificare  i  dati,  le  informazioni  o  i  documenti  richiesti  e  può  essere presentata utilizzando alternativamente uno dei due moduli predisposti, a seconda che vengano richiesti dati/informazioni/documenti  per  i  quali  è  previsto  l'obbligo  di  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (modulo 1), ovvero dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto ai predetti obblighi (modulo 2).
L'istanza potrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità:
 
  • via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.valbrenta@legalmail.it;
  • mediante consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo, nelle ore di apertura al pubblico;
  • mediante spedizione per posta, a mezzo raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Comune di Valbrenta, Piazza Quattro Novembre n. 15 - 36029 Valbrenta (VI).
 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO
 
  1. Richiesta di accesso civico avente ad oggetto dati/informazioni/documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione
 
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile d'Area competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile d'Area competente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile della Trasparenza, pubblica nel sito istituzionale il dato/informazione/documento richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e, per conoscenza, al Responsabile della Trasparenza, l'avvenuta pubblicazione, indicandogli altresì il relativo collegamento ipertestuale.
  1. Richiesta di accesso civico avente ad oggetto dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
 
Nel caso di dati/informazioni/documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione, l'Ufficio Protocollo trasmette tempestivamente la richiesta al Responsabile d'Area competente per materia e, per conoscenza, anche al Responsabile della Trasparenza. Il Responsabile d'Area competente, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I termini del procedimento sono sospesi a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati e fino all’eventuale motivata opposizione degli stessi alla richiesta di accesso, che dovrà pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'amministrazione (art.  5, comma 5, del D.Lgs.  n. 33/2013). Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla   presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione dei controinteressati, l'amministrazione ne dà comunicazione ai controinteressati medesimi e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.
 
TUTELE PREVISTE
 
Nei casi di diniego totale o parziale dell'acceso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla norma, il richiedente, utilizzando il modulo 3, può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art.  5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013).
 
Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
 
Inoltre, il richiedente può presentare ricorso anche al difensore civico, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Valbrenta è il Segretario Comunale Dott. Simone Confortin (decreto sindacale n. 12 del 05.09.2023).
 
indirizzo PEC: comune.valbrenta@legalmail.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Segretario comunale o Ufficio Segreteria ai seguenti recapiti:
Telefono 0424 99905 int 1
E-mail: info@comune.valbrenta.vi.it, segretario@comune.valbrenta.vi.it
 
Descrizione
Registro degli accessi. Secondo semestre anno 2023 (146.43 KB)
Inserita il 06/02/2024
Modificata il 06/02/2024
Registro degli accessi. Primo semestre anno 2023 (139.92 KB)
Inserita il 24/11/2023
Modificata il 28/11/2023
Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative (96.5 KB)
Inserita il 17/11/2023
Modificata il 17/11/2023
modello richiesta riesame diniego (34 KB)
Inserita il 18/09/2023
Modificata il 18/09/2023
Modello accesso civico generalizzato (32.5 KB)
Inserita il 18/09/2023
Modificata il 18/09/2023
Modello accesso civico semplice (31 KB)
Inserita il 18/09/2023
Modificata il 18/09/2023